Intervento per lavori di ristrutturazione edilizia 

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Sostanzialmente, stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" -art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal d. Lgs. 301/2002) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall'originale.

Sebbene sia evidente che le opere qui descritte possono incidere fortemente sul territorio, possono essere autorizzate non solo con l'autorizzazione più complessa da ottenere, il Permesso di costruire, ma anche con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) art.22 co. 3.a DPR 380/01.

Sempre in alternativa al Permesso di Costruire, anche le opere che sono state già approvate in un Piano particolareggiato o in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano - volumetriche possono essere autorizzate anche con la DIA (Denuncia di Inizio Attività)

Il Comune o la Regione possono, però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.

 

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