Sostanzialmente, stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione
ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono
opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di
forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche
la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo
accatastamento delle
superfici.
Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e
ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" -art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal d. Lgs. 301/2002) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un
immobile in tutto o in parte differente dall'originale.
Sebbene sia evidente che le opere qui descritte possono incidere fortemente sul
territorio, possono essere autorizzate non solo con l'autorizzazione più
complessa da ottenere, il Permesso
di costruire,
ma anche con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) art.22 co. 3.a
DPR 380/01.
Sempre in alternativa al Permesso di Costruire, anche le opere che sono state
già approvate in un Piano
particolareggiato o
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano - volumetriche possono essere autorizzate anche con la
DIA (Denuncia di Inizio Attività)
Il Comune
o la Regione possono,
però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.