Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che
sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio e, quindi, sono
quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali
dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, totalmente
diversi da quelli esistenti.
Rientrano quindi nella manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico (se un edificio sta crollando a causa di un elemento strutturale deteriorato o sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo, oppure sono opere di consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza dello stabile al terremoto), il rifacimento totale dei servizi igienici e relativi impianti, la modifica integrale degli impianti idrici, elettrici,sanitari.
Non sono interventi di manutenzione
straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie
complessiva dell'edificio e la relativa destinazione
d'uso (la realizzazione di una veranda per
coprire un terrazzo modifica
la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da
non abitativo ad abitativo e, pertanto, non è manutenzione straordinaria, ma
ristrutturazione edilizia. La redistribuzione della casa mediante la demolizione
di tramezzi e
la modifica delle stanze non altera la
sagoma, la forma, il volume e
neppure la destinazione d'uso, ed è quindi,
manutenzione straordinaria).
L'intervento di manutenzione
straordinaria deve essere approvato mediante presentazione di una DIA
(Denuncia di Inizio Attività).
La divisione di un unico appartamento in
due unità immobiliari distinte
non è manutenzione straordinaria, perché presuppone un nuovo accatastamento delle
superfici e quindi, anche se la destinazione
d'uso dell'immobile
rimane la stessa c'è variazione della consistenza dell'edificio.
L'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce
interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso".