Intervento di manutenzione ordinaria

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Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti principalmente al mantenimento in efficenza di un impianto (il rifacimento dell'impianto elettrico vecchio con uno a norma, la sostituzione dei sanitari del bagno, la sostituzione di un canale pluviale o discendente di scarico delle acque meteoriche.), al mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali (tinteggiare una parete, anche sostituendo l'intonaco e sostituire le piastrelle del bagno ).

Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre, oppure l'installazione del portone blindato in luogo del precedente) oltre che per le opere relative alla realizzazione di vani di passaggio o spostamenti di porte, purché venga mantenuto l'impianto originario della casa. Queste opere sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché sono al limite della confusione con la manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti a alcuna autorizzazione: rientrano, infatti, tra le opere che non necessitano di autorizzazione edilizia.

Se l'edificio tuttavia è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n. 42/2004) potrebbe essere richiesta l'autorizzazione della stessa (p.e. in un edificio storico con un affresco alle pareti non possiamo tinteggiare le pareti o farvi passare degli impianti, perché sarebbe una violazione dell'integrità dei beni culturali, anche  se l'edificio è privato). Questa affermazione vale per ogni intervento edilizio.

L'articolo 3, comma 1, Lett. a) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

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