Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti principalmente al
mantenimento in efficenza di
un impianto (il
rifacimento dell'impianto elettrico vecchio
con uno a norma, la sostituzione dei sanitari del
bagno, la sostituzione di un canale
pluviale o discendente di scarico delle acque
meteoriche.), al mantenimento dell'igiene e
della pulizia dei locali (tinteggiare una parete, anche sostituendo l'intonaco e
sostituire le piastrelle del
bagno ).
Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre, oppure l'installazione del portone blindato in luogo del precedente) oltre che per le opere relative alla realizzazione di vani di passaggio o spostamenti di porte, purché venga mantenuto l'impianto originario della casa. Queste opere sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché sono al limite della confusione con la manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti a alcuna
autorizzazione: rientrano, infatti, tra le opere che non necessitano di
autorizzazione edilizia.
Se l'edificio tuttavia è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in
base al d.lgs.
n. 42/2004)
potrebbe essere richiesta l'autorizzazione della stessa (p.e. in un edificio
storico con un affresco alle pareti non possiamo tinteggiare le pareti o farvi
passare degli impianti, perché sarebbe una violazione dell'integrità dei beni
culturali,
anche se l'edificio è privato). Questa affermazione vale per ogni
intervento edilizio.
L'articolo 3, comma 1, Lett. a) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di
manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti".